Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione del 9 Febbraio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(2)La decisione 93/52/CEE della Commissione (3) elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) in conformità della direttiva 91/68/CEE.

(3)La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma di Estremadura soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento della qualifica di regione ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5)Negli elenchi di cui all'allegato II della decisione 93/52/CEE, sotto la voce relativa alla Spagna figurano sia la Comunità autonoma delle Isole Canarie sia le sue due province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas. Dal momento che la Comunità autonoma delle Isole Canarie conta solo queste due province, il riferimento alle province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas è superfluo e dovrebbe essere soppresso.

(6)È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(7)La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi intra-UE di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, ufficialmente indenne da brucellosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)L'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (4) elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Isole Canarie soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(10)L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(11)La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Asturie e la Comunità autonoma di Castilla y León, province di Burgos, Soria e Valladolid, soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni dovrebbero quindi essere elencate nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(12)Negli elenchi di cui all'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CEE, sotto la voce relativa alla Spagna figurano sia la Comunità autonoma delle Isole Canarie sia le sue due province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas. Dal momento che la Comunità autonoma delle Isole Canarie conta solo queste due province, il riferimento alle province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas è superfluo e dovrebbe essere soppresso.

(13)L'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(14)Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (5) stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e le Isole normanne, compresa l'Isola di Jersey, sono considerati come un solo Stato membro.

(15)Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Jersey soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Jersey dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2003/467/CE.

(17)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Febbraio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0252

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