Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione del 14 Febbraio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie avicole. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria.

(3)La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre che la Commissione possa adottare le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva.

(4)È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dalla metà del 2005 è stato tuttavia dimostrato che i volatili selvatici possono essere infettati da un ceppo virale dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), del sottotipo H5N1, e possono diffonderlo su lunghe distanze (4).

(5)La presenza di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili, con il rischio di ulteriore diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende.

(6)La decisione 2005/734/CE della Commissione (5) è stata adottata in seguito all'introduzione del virus dell'HPAI, sottotipo H5N1, dal sud-est asiatico in Europa e alla sua diffusione verso ovest nel 2005, al fine di rafforzare le misure di lotta già previste dalla normativa dell'Unione, in particolare in considerazione dei rischi rappresentati dalla diffusione intercontinentale senza precedenti del virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici.

(7)La decisione 2005/734/CE prevede misure di biosicurezza e misure integrative di riduzione del rischio intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'HPAI H5N1, dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, prevenendo i contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni. La decisione 2005/734/CE impone agli Stati membri di individuare le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione del virus dell'HPAI H5N1 nelle aziende in cui sono presenti pollame e altri volatili in cattività, sulla base della situazione epidemiologica e di fattori di rischio specifici. In tali zone ad alto rischio gli Stati membri sono tenuti ad applicare determinate misure di riduzione del rischio, ad esempio garantire che il pollame interessato sia tenuto al chiuso. Gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che i proprietari siano maggiormente sensibilizzati ai rischi di trasmissione e alla necessità di applicare misure di biosicurezza nelle loro aziende.

(8)La decisione 2005/734/CE impone inoltre agli Stati membri di introdurre sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, tenendo conto di parametri specifici e di lievi cambiamenti dei dati di produzione.

(9)La decisione 2010/367/UE della Commissione (6) stabilisce orientamenti per l'attuazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, comprese prescrizioni in materia di campionamento e di analisi di laboratorio. Essa prevede inoltre che alle autorità competenti siano notificati il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o di malattia o mortalità importanti nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici migratori.

(10)Nell'ultima parte del 2014 e all'inizio del 2015 il virus dell'HPAI H5N8 è stato introdotto nell'Unione attraverso volatili selvatici. Il virus ha determinato una mortalità molto bassa tra i volatili selvatici ma ha comportato la comparsa di gravi focolai nel pollame o in altri volatili in cattività in diversi Stati membri.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0263

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