Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/295 della Commissione del 20 Febbraio 2017 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5. In totale, ne sono stati confermati 81 nella Francia sudoccidentale. Le specie interessate sono anatre, oche, galline ovaiole, tacchini, galli e galline della specie Gallus domesticus, galletti e polli, faraone e quaglie.

(2)La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).

(3)In particolare, le autorità francesi hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2239 (3), (UE) 2015/2460 (4), (UE) 2016/42 (5), (UE) 2016/237 (6) e (UE) 2016/447 (7) della Commissione. Per controllare e prevenire la diffusione della malattia, le autorità francesi hanno imposto le seguenti misure:

a)Il divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Scopo del divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni era in particolare assicurare un periodo di spopolamento di 16 settimane;

b)Il divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola sensibile e di commercio di pollame vivo al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni;

c)Prolungamento dei periodi di fermo negli allevamenti di volatili sensibili diversi dalle anatre e oche, ubicati nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016.

(4)Grazie alle suddette misure le autorità francesi sono riuscite a sradicare la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 15 settembre 2016 in tutti gli allevamenti pertinenti tranne le aziende avicole ubicate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, in cui le misure sono state applicate rispettivamente fino al 25 agosto, al 25 settembre e al 3 ottobre 2016.

(5)Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario unionale di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(6)Il 20 aprile, il 20 settembre e il 24 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7)In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata vietata l'immissione di volatili in tutti gli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito dell'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(8)In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, le galline ovaiole giunte a fine ciclo di produzione e i galli e galline della specie Gallus domesticus non hanno potuto essere trasportati fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni per essere macellati nei macelli specializzati ai fini della produzione di carne. Ciò ha comportato l'abbattimento e la distruzione nei macelli o negli allevamenti stessi, con conseguente perdita di produzione per gli allevatori di galline ovaiole e galli e galline della specie Gallus domesticus ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(9)In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, sono stati prolungati i periodi di fermo negli allevamenti di polli standard, biologici, Label Rouge e allevati all'aperto, di galletti, di faraone Label Rouge e allevate all'aperto, di tacchini e quaglie ubicati nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(10)In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi non hanno potuto essere venduti al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. Ne è risultata una perdita di produzione per i produttori di polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0295

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