Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione del 24 Febbraio 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica Popolare Cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) n. 1105/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre le società alle quali sono stati imposti dazi antidumping hanno ottenuto un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non sono ricorse a pratiche di dumping.

2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)La domanda è stata presentata il 31 agosto 2015 dal CIRFS (nel seguito «Associazione europea fibre artificiali e sintetiche» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità.

(5)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.Inchiesta di riesame in previsione della scadenza

4.1.Periodi esaminati nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(7)L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(8)La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita dalla Commissione.

(10)Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488034916675&uri=CELEX:32017R0325

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