Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell’8 Marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1286/2014 introduce un nuovo documento standardizzato contenente le informazioni chiave per aiutare gli investitori al dettaglio a comprendere meglio i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e la loro comparabilità.

(2)Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni chiave facili da leggere, comprendere e confrontare, è opportuno prevedere un modello comune per il documento informativo.

(3)Le informazioni sull'identità e i dati di contatto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1286/2014 dovrebbero comprendere il numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto che individuano il PRIIP in questione, laddove disponibili, per aiutare l'investitore al dettaglio a reperire ulteriori informazioni sul PRIIP.

(4)Al fine di garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere e confrontare le caratteristiche economiche e giuridiche del PRIIP e ricevano informazioni generali sulla politica e la strategia di investimento del PRIIP, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere informazioni standardizzate sul tipo di PRIIP, sui suoi obiettivi di investimento e le relative modalità di conseguimento, nonché sulle caratteristiche o gli aspetti chiave del prodotto, come la copertura assicurativa.

(5)Le informazioni fornite agli investitori al dettaglio dovrebbero consentire loro di comprendere e confrontare i rischi connessi agli investimenti nei PRIIP e quindi di prendere decisioni di investimento informate. I rischi connessi a un PRIIP possono variare. I rischi principali sono il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Affinché gli investitori al dettaglio possano comprendere pienamente tali rischi, è opportuno aggregare quanto più possibile le informazioni sui rischi e presentarle in formato numerico sotto forma di un unico indicatore sintetico di rischio, corredato di adeguate spiegazioni testuali.

(6)Nella valutazione del rischio di credito, gli ideatori di PRIIP dovrebbero tenere conto di taluni fattori in grado di mitigare tale rischio per un investitore al dettaglio. Al riguardo, quando si valuta se le attività di un PRIIP o le garanzie reali appropriate costituite o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento di un PRIIP siano equivalenti agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori in ogni momento, fino alla scadenza, occorre considerare che le attività detenute da un'impresa di assicurazione corrispondono in ogni momento all'importo corrente che essa dovrebbe pagare per trasferire a un'altra impresa di assicurazione i propri obblighi in relazione al PRIIP.

(7)Attualmente i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions — ECAI) forniscono una variabile proxy del rischio di credito uniforme per i diversi settori dell'Unione. È tuttavia necessario ridurre per quanto possibile la dipendenza dai rating del credito. È importante quindi che l'indicatore sintetico di rischio sia obiettivamente accurato, assicuri la comparabilità dei diversi PRIIP e sia adeguatamente monitorato per quanto riguarda il rischio di mercato e il rischio di credito, in modo da fornire prove dell'efficacia della misurazione effettiva del rischio ai fini della revisione del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevista entro il 31 dicembre 2018. Il riesame dovrebbe tenere conto della misura in cui i rating delle ECAI riflettano effettivamente il merito di credito dell'ideatore di PRIIP e il rischio di credito cui sono esposti coloro che investono in determinati PRIIP.

(8)Laddove sussista il rischio che la liquidità di un PRIIP possa variare a seconda delle opportunità di riscattarlo anticipatamente o di trovare un acquirente su un mercato secondario, si dovrebbe inserire un avviso specifico in tal senso. L'avviso dovrebbe indicare anche le circostanze in cui sussiste il rischio che gli utili distribuiti dal PRIIP siano notevolmente diversi dalle aspettative in caso di uscita anticipata, anche a causa dell'applicazione di penali di uscita.

(9)Per quanto sia difficile effettuare e comprendere le stime dei rendimenti dei PRIIP, le informazioni su tali stime sono di primaria importanza per gli investitori al dettaglio e dovrebbero essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave. Per quanto riguarda le stime dei rendimenti, gli investitori al dettaglio dovrebbero ricevere informazioni chiare, coerenti con ipotesi realistiche sui possibili risultati e con le stime del livello del rischio di mercato dei PRIIP e presentate in modo tale da precisare la loro natura incerta e la possibilità di risultati migliori o peggiori.

(10)Affinché gli investitori al dettaglio possano rendersi conto del rischio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe fornire loro informazioni sulle potenziali conseguenze di un'eventuale insolvenza dell'ideatore del PRIIP. Si dovrebbe indicare chiaramente il grado di tutela offerto in simili casi all'investitore al dettaglio nell'ambito di sistemi di garanzia degli investimenti, delle assicurazioni o dei depositi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0653

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