Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/722 della Commissione del 20 Aprile 2017 relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG in conformità all’Articolo 55…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 13 settembre 2016 i Paesi Bassi hanno adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 1o novembre 2016, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo, a cura di operatori certificati, delle larve delle zanzare esotiche invasive Aedes albopictus e Aedes japonicus («la misura»).

(2)Il biocida VectoMaxFG contiene il Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis sierotipo H14, ceppo AM65-52 e il Bacillus sphaericus sottospecie 2362, ceppo ABTS-1743 come principi attivi per l'uso nel tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 5 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura.

(4)Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione (2), i Paesi Bassi erano già stati autorizzati a prorogare la misura temporanea relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di altri due biocidi, VectoBacWG e Aqua-K-Othrine. Tale decisione ha riconosciuto che nei Paesi Bassi non erano disponibili prodotti alternativi adeguati per il controllo delle zanzare vettori di malattie.

(5)Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi la misura oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2016/714 era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché le suddette zanzare, la cui presenza è stata rilevata nei Paesi Bassi presso locali di società di vendita di pneumatici, cimiteri e orti, possono essere vettori di malattie tropicali quali dengue e chikungunya. Un ulteriore monitoraggio effettuato nei Paesi Bassi nel 2016 ha rivelato la presenza di zanzare anche presso una società di riciclaggio di autocarri e in una zona residenziale.

(6)I Paesi Bassi hanno dichiarato che i biocidi contemplati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/714 non sono sufficienti a controllare le larve di zanzara nelle zone in cui le zanzare possono prosperare e in cui è necessaria un'efficacia residua più prolungata. In tali zone è indispensabile operare un controllo adeguato al fine di evitare i suddetti problemi per la salute pubblica, dato che le uova e le larve possono raggiungere altre sedi. La richiesta di cui al considerando 3 era quindi basata sull'argomentazione che, per contrastare con efficacia lo sviluppo delle larve di zanzara, è essenziale applicare VectoMaxFG in granuli in combinazione con VectoBacWG.

(7)Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle larve di zanzara, che non possono essere combattute con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura a determinate condizioni.

(8)La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo delle zanzare vettori di malattie a cura di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0722

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