Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione del 10 Aprile 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

(2)L’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 5, e l’allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012 specificano le informazioni da includere nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti.

(3)L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri includono altresì nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all’articolo 38 del medesimo regolamento.

(4)È pertanto necessario stabilire modelli di formulari da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e degli enti ibridatori per i suini ibridi riproduttori riconosciuti dalle rispettive autorità competenti in conformità al regolamento (UE) 2016/1012.

(5)Tenuto conto del ruolo degli Stati membri nel riconoscimento di una razza quale razza a rischio di estinzione, in conformità alle definizioni di cui all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, è necessario includere tale informazione negli elenchi degli enti selezionatori riconosciuti di cui al medesimo regolamento.

(6)Per facilitare gli scambi commerciali di animali riproduttori e i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti, è altresì necessario indicare, nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, le date in cui il riconoscimento è stato concesso o revocato, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 64, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o in cui l’approvazione di un programma genetico è stata concessa, sospesa o revocata.

(7)Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012 sono presentate in conformità ai modelli di formulari di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 Aprile 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0716

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