Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative al Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento...

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative al Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (1).

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alla modifica delle soglie dell’allegato I come stabilito all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, al fine di assicurare l’adozione tempestiva delle soglie e conseguire gli obiettivi del regolamento. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché nel settore delle relazioni esterne nel suo insieme.

Dichiarazione n. 1 della Commissione

La Commissione valuterà la possibilità di presentare ulteriori proposte legislative rivolte alle imprese dell’UE aventi nella loro catena di approvvigionamento prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro qualora concluda che gli sforzi congiunti del mercato dell’UE in relazione alla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale sono insufficienti a esercitare pressioni per indurre un comportamento di approvvigionamento responsabile nei paesi produttori, o qualora valuti che l’adesione degli operatori a valle che dispongono di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in conformità alle Linee guida dell’OCSE è insufficiente.

Dichiarazione n. 2 della Commissione

Nell’esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, la Commissione terrà debitamente conto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli fissati nei considerando 1, 7, 10 e 17.

In tale contesto la Commissione considererà, in particolare, i rischi specifici associati al funzionamento delle catene di approvvigionamento di oro a monte in zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo altresì conto della posizione delle microimprese e piccole imprese dell’Unione che importano oro nell’Ue.

Dichiarazione n. 3 della Commissione

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo relativa a orientamenti specifici, la Commissione intende elaborare indicatori di prestazione specifici per l’approvvigionamento responsabile dei minerali dei conflitti. Attraverso tali orientamenti, le imprese pertinenti con più di 500 dipendenti che hanno l’obbligo di comunicare le informazioni di carattere non finanziario in conformità della direttiva 2014/95/UE sarebbero incoraggiate a comunicare informazioni specifiche in relazione ai prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017C0519(01)

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