Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/903 della Commissione del 23 Maggio 2017 che modifica la Decisione 2011/163/Ue relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’Articolo 29 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)La Direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva dispone che i paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi concernenti specifici animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione («la lista»).

(3)La Colombia ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Colombia concernente il latte.

(4)Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Montenegro concernente il latte.

(5)L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per i conigli. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Ucraina concernente i conigli.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1495829214842&uri=CELEX:32017D0903

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