Regolamento Delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 Giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)È importante specificare le informazioni che le imprese di investimento, i gestori del mercato e, ove previsto dalla direttiva 2014/65/UE, gli enti creditizi dovrebbero comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori in un altro Stato membro, al fine di uniformare gli obblighi d'informazione e garantire la possibilità di prestare servizi in tutta l'Unione.

(2)La portata e il contenuto delle informazioni che le imprese di investimento, gli enti creditizi o i gestori del mercato devono comunicate all'autorità competente dello Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché attività ausiliarie od offrire dispositivi per facilitare l'accesso e la negoziazione variano in funzione della finalità e della natura dei diritti derivanti dal passaporto. Per motivi di chiarezza, ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire diversi tipi di notifica di passaporto.

(3)Per gli stessi motivi è altresì importante chiarire le informazioni che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione dovrebbero presentare quando intendano agevolare, nel territorio di un altro Stato membro, l'accesso a questi sistemi e la relativa negoziazione da parte degli utenti, dei membri o dei partecipanti remoti stabiliti in tale altro Stato membro.

(4)Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero ricevere informazioni aggiornate in seguito a qualsiasi modifica dei dati relativi ad una notifica di passaporto, compresi l'eventuale revoca o annullamento dell'autorizzazione a prestare servizi e a svolgere attività di investimento. Tali informazioni dovrebbero consentire alle suddette autorità competenti di adottare una decisione informata in linea con i poteri e le responsabilità loro attribuiti.

(5)Le modifiche riguardanti il nome, l'indirizzo e i recapiti delle imprese di investimento nello Stato membro d'origine sono da considerarsi rilevanti e dovrebbero pertanto essere comunicate, alla stregua delle modifiche riguardanti i dati comunicati per quanto concerne una succursale o un agente collegato.

(6)È importante che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante collaborino nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose. Il presente regolamento, in particolare la comunicazione del programma di attività dell'impresa di investimento, dovrebbe facilitare la valutazione e la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli per la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo da parte di succursali stabilite nel proprio territorio, ivi comprese le competenze, le conoscenze e l'onorabilità del responsabile antiriciclaggio.

(7)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano comunicazioni legate all'esercizio della libera prestazione di servizi e di attività di investimento e all'esercizio del diritto di stabilimento che si applicano alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e, ove previsto, agli enti creditizi. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione in materia di comunicazione delle informazioni previste dal titolo II, capo III, della direttiva 2014/65/UE.

(8)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1018

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