Decisione (UE) 2017/1088 della Commissione del 24 Marzo 2017 sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sotto misure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).

(2)Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.

(3)Con lettera del 17 luglio 2013 (3), la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») rispetto a talune sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(4)Per quanto attiene alle sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure relative alla ricerca citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BY2, BY11, BY12 e BY13 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e che i costi ammissibili corrispondono ai costi ammissibili consentiti ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 203 e 209 della decisione di avvio del procedimento).

(5)La Commissione tuttavia non ha ricevuto informazioni sufficienti dalla Germania in merito all'intensità dell'aiuto, in particolare rispetto alla corrispondenza dell'intensità dell'aiuto alle aliquote consentite ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento) e pertanto ha espresso dubbi circa la compatibilità delle sottomisure con il mercato interno (cfr. considerando 206 e 212 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha chiesto pertanto alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini della valutazione degli aiuti per il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 (cfr. considerando 276 della decisione di avvio del procedimento).

(6)Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Con lettere del 22 settembre 2016 e del 25 ottobre 2016 il ministro bavarese dell'Agricoltura ha fornito ulteriori spiegazioni.

(7)La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni specifiche delle parti interessate in merito alle sottomisure.

2.DESCRIZIONE DELLE SOTTOMISURE

(8)La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Si tratta di una legge quadro avente validità a tempo indeterminato.

(9)L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.

(10)L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:

a)La promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;

b)Il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)La registrazione delle quantità di latte prodotte;

d)La consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;

e)La pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

f)L’esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1088

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