Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione del 22 Giugno 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/119/CE della Commissione (2) ha iscritto il propoxycarbazone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.

(4)In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propoxycarbazone.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 19 novembre 2015.

(7)L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 19 ottobre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sull'idoneità del propoxycarbazone (variante valutata propoxycarbazone sodico) a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propoxycarbazone sodico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.

(10)In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propoxycarbazone è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1115

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