Raccomandazione (UE) 2017/1140 della Commissione del 23 Giugno 2017 relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/Ue…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (2).

(2)La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

(3)La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione (4).

(4)A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR.

(5)Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti.

(6)Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati.

(7)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629),

Ha adottato la seguente decisione:

1.Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione.

2.Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Giugno 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H1140

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