Regolamento Delegato (UE) 2017/1464 della Commissione del 2 Giugno 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (*1)…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi doganali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali paesi e territori.

(2)L'ultimo di tali accordi bilaterali, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, è stato firmato (2) e concluso (3) ed è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

(3)L'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un regime commerciale contrattuale tra l'Unione e il Kosovo. Le concessioni commerciali bilaterali da parte dell'Unione sono analoghe alle preferenze unilaterali concesse dal regolamento (CE) n. 1215/2009.

(4)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II di tale regolamento, richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, come pure gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al suddetto regolamento.

(5)È opportuno garantire il mantenimento della preferenza unilaterale concessa a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata nonché il loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Inoltre, poiché il contingente tariffario concesso al Kosovo per il «baby-beef» è incluso nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, il regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009, l'allegato I di quest'ultimo regolamento dovrebbe inoltre essere modificato e adattato di conseguenza, per motivi di chiarezza.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1)L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali paesi.»;

2)All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini «475 tonnellate» sono sostituiti da «0 tonnellate»;

3)L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Giugno 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1502712824641&uri=CELEX:32017R1464

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