Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1769 del Consiglio del 25 Settembre 2017 che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con l'Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all’Articolo 2, Paragrafo 1, lettera d), e all’Articolo 5…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con l'Ucraina relativo alla manutenzione di tre ponti stradali che attraversano il fiume Bug al confine tra la Polonia e l'Ucraina («accordo»). L'accordo prevede disposizione di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE.

(3)In conformità dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 24 gennaio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 25 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4)I lavori di manutenzione effettuati sul territorio polacco sono soggetti all'IVA in Polonia, mentre quelli effettuati sul territorio ucraino sono al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, ciascuna importazione dall'Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione dei ponti di confine è soggetta all'IVA in Polonia.

(5)Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo e, in particolare, di migliorare la circolazione del traffico tra la Polonia e l'Ucraina, è opportuno che l'accordo contenga disposizioni per semplificare le norme IVA applicabili ai lavori di manutenzione e alla relativa importazione di beni.

(6)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata a concludere un accordo con l'Ucraina che contenga disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni e l'ambito di applicazione territoriale del sistema dell'IVA relativamente alla manutenzione dei tre ponti stradali situati al confine polacco-ucraino di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all'allegato della presente decisione, la cui manutenzione è di responsabilità della Polonia, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità della Polonia anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all'allegato della presente decisione, la cui manutenzione è di responsabilità dell'Ucraina, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, i beni importati dall'Ucraina in Polonia da soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione non sono soggetti all'IVA nella misura in cui detti beni sono utilizzati per la manutenzione dei ponti di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MAASIKAS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1769

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