Decide (UE) 2017/1789 del Consiglio del 25 Settembre 2017 che abroga la Decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 aprile 2009 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha stabilito con la decisione 2009/415/CE (1), conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,5 % del PIL nel 2007, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL e secondo le stime avrebbe raggiunto il 3,6 % del PIL nel 2008 (al netto delle misure una tantum, o il 3,4 % del PIL comprese le misure una tantum). Nel 2009 il disavanzo pubblico avrebbe poi raggiunto il 4,4 % del PIL (o il 3,7 % comprese le entrate una tantum). Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8 % del PIL nel 2007 e al 94,6 % nel 2008, ben al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/PIL sarebbe cresciuto ulteriormente, fino a raggiungere il 96,3 % del PIL nel 2009 e il 98,5 % del PIL nel 2010.

(2)Il 27 aprile 2009, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, TCEe all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha indirizzato una raccomandazione alla Grecia affinché correggesse il disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2010, riportando il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in maniera credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione.

(3)Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la Grecia non aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010, il Consiglio, a seguito di una raccomandazione della Commissione, ha intimato alla Grecia conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012. Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 15 maggio 2010 come termine entro il quale doveva essere dato un seguito effettivo.

(4)Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri la cui moneta è l'euro a decidere nel 2010, su richiesta della Grecia, di fornire alla Grecia un sostegno alla stabilità al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, parallelamente all'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. A partire dal marzo 2012, il sostegno fornito dagli Stati membri la cui moneta è l'euro assume la forma di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

(5)Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE (3) indirizzata alla Grecia, allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2014.

(6)La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Essa è stata rifusa il 12 luglio 2011 nella decisione 2011/734/UE (4) del Consiglio. Successivamente, tra l'8 novembre 2011 e il dicembre 2012 (5), la decisione 2011/734/UE è stata modificata a più riprese in modo sostanziale.

(7)L'8 luglio 2015 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 12 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di un prestito per un importo massimo di 86 000 milioni di EUR.

(8)Ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l'articolo 7, lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dal MES deve elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico («programma») che dovrà essere approvato dal Consiglio. Il programma dovrebbe assicurare l'adozione del pacchetto di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.

(9)Il programma preparato dalla Grecia è stato approvato con decisione di esecuzione (UE) 2015/1411 del Consiglio (7). Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione, per conto del MES, e le autorità greche è stato firmato il 19 agosto 2015.

(10)Il 19 agosto 2015 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato la decisione 2015/1410/UE (8) a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e ha intimato alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2017.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1789

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