Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2208 della Commissione del 29 Novembre 2017 recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile.

(3)L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione (3) specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingentale 2017/2018 è pari a 8 745 tonnellate.

(4)Le domande presentate fra il 1o e il 10 novembre 2017 per il periodo residuo dell'anno contingentale in corso 2017/2018 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2017/2018 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 novembre 2017.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,177619.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Novembre 2017

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale

Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1512148278728&uri=CELEX:32017R2208

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