Regolamento Delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 Dicembre 2017 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

(2)La Commissione dovrebbe riesaminare in momenti appropriati l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) alla luce dei progressi da essi compiuti nell'eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle emesse dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT.

(3)Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(4)Il GAFI ha individuato Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia come paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali i paesi hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI.

(5)Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.

(6)Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia dovrebbero essere considerati giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nel loro regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tali paesi hanno tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tali paesi alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.

(7)Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I sono inserite le righe seguenti:

«11Sri Lanka

12Trinidad e Tobago

13Tunisia»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Dicembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0212

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