Regolamento Delegato (UE) 2018/216 della Commissione del 14 Dicembre 2017 che modifica gli allegati V e IX del Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime generale del sistema di preferenze generalizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato V.

(2)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato IX.

(3)La nomenclatura combinata («NC»), quale stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3), entrato in vigore il 1o gennaio 2017.

(4)Al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di tali modifiche della NC e assicurare coerenza con l'elenco dei prodotti della NC, è pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il Regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1)L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)L’allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0216

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