Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/233 della Commissione del 15 Febbraio 2018 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da Paesi terzi a norma dell’Articolo 29 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).

(3)Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per i suini prodotti a livello nazionale, Andorra ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime suine originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa ad Andorra per i suini, con la corrispondente nota a piè di pagina.

(4)Il Burkina Faso ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Burkina Faso per il miele.

(5)Il Benin ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Benin per il miele.

(6)Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per il miele prodotto a livello nazionale, la Repubblica di Maurizio ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime del miele originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa alla Repubblica di Maurizio per il miele, con la corrispondente nota a piè di pagina.

(7)San Marino ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a San Marino per il latte.

(8)Il Sud Africa figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento. L'ultimo audit condotto dalla Commissione in Sud Africa ha tuttavia confermato l'esistenza di carenze nella capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per quanto concerne la selvaggina d'allevamento. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa al Sud Africa concernente la selvaggina d'allevamento. Il Sud Africa è stato informato di conseguenza.

(9)Lo Zimbabwe figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe non ha tuttavia presentato un piano come prescritto all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE e ha dichiarato che attualmente non vengono condotte prove sui residui, che prevedibilmente non ne saranno eseguite e che l'esportazione nell'UE di prodotti dell'acquacoltura non poteva più essere effettuata. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa allo Zimbabwe concernente l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe è stato informato di conseguenza.

(10)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è opportuno fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2018 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 1o marzo 2018 in conformità alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 Febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0233

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