Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione del 21 Febbraio 2018 che modifica il Regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), istituita con regolamento (UE) 2017/1151 (2) della Commissione, è stata adottata dalla Commissione il 1o giugno 2017. La procedura sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). Dal 2021 la conformità agli obiettivi per le emissioni di CO2 stabiliti con regolamento (CE) n. 443/2009 deve essere verificata in base alle emissioni di CO2 determinate secondo la procedura WLTP. A decorrere da tale data, anche il risparmio di CO2 relativo alle innovazioni ecocompatibili è determinato con riferimento alla procedura WLTP.

(2)Per tener conto sia del cambio di procedura regolamentare di prova, sia della procedura di correlazione tra i valori di CO2 WLTP e i corrispondenti valori di CO2 NEDC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (5).

(3)Ai fini di una transizione armoniosa tra NEDC e WLTP, dovrebbe essere possibile presentare richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(4)Se da un lato la Commissione ha concesso più di venti approvazioni di innovazioni ecocompatibili, dall'altro la diffusione ad opera dei costruttori di tali tecnologie nel parco veicoli dell'Unione europea è stata, fino al 2017, assai limitata. Per promuovere una maggiore diffusione di tali tecnologie e ottenere il massimo potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture, è opportuno semplificare la procedura di approvazione e certificazione.

(5)L'abbassamento della soglia di risparmio a 0,5 grammo di CO2 per chilometro potrebbe promuovere una più ampia diffusione delle tecnologie innovative in grado di ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, per pervenirvi concretamente è essenziale che tale risparmio sia determinato con estrema precisione. È quindi necessario valutare e quantificare l'incertezza legata al metodo usato per dimostrare i risparmi e tenerne conto in fase di certificazione del risparmio di CO2 da parte dall'autorità di omologazione. È opportuno allineare la modifica della soglia di risparmio all'introduzione della procedura WLTP e, di conseguenza, la nuova soglia dovrebbe applicarsi per le richieste presentate con riferimento alla WLTP.

(6)Per determinare il risparmio di CO2 quando questo non dipende dal veicolo dovrebbe essere possibile ricorrere alla prova dei componenti al fine di migliorare l'accuratezza e semplificare la determinazione del risparmio di CO2.

(7)Per semplificare la certificazione dei risparmi di CO2, nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile il richiedente dovrebbe poter proporre, oltre a un metodo di prova dettagliato per determinare i risparmi, un metodo di valutazione semplificato o risparmi di CO2 predefiniti. Se ci si avvale dei suddetti metodi semplificati o di risparmi di CO2 predefiniti, il risparmio certificato dalle autorità di omologazione dovrebbe essere determinato in un modo prudenziale, corrispondente al livello di risparmio più basso dimostrato.

(8)Una tecnologia già ampiamente disponibile sul mercato da diverso tempo non può essere considerata innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e non è pertanto riconosciuta come innovazione ecocompatibile. Per creare gli incentivi giusti è pertanto opportuno sostituire l'anno di riferimento 2009 con un anno di riferimento dinamico in quanto base per determinare la capacità di innovazione di una tecnologia. Il nuovo anno di riferimento dinamico dovrebbe applicarsi alle richieste presentate dal 1o gennaio 2020.

(9)Se la Commissione, in base all'esperienza maturata valutando numerose tecnologie innovative che presentano le stesse caratteristiche, ritiene che la conformità della tecnologia in questione ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 sia dimostrata in modo soddisfacente e conclusivo, o se una tecnologia innovativa non dipende da parametri del veicolo specifici del costruttore, è opportuno prevedere la possibilità di approvare la suddetta tecnologia come innovazione ecocompatibile con una decisione che consenta a tutti i costruttori di certificare i risparmi di CO2 facendo esplicito riferimento alla decisione stessa, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.

(10)Alcune tecnologie innovative richiedono solidi dati statistici a sostegno sia delle ipotesi che figurano nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile che dei parametri proposti nel metodo di prova. Per disporre di serie di dati più ampie possibile, un gruppo di costruttori o fornitori dovrebbe poter presentare una richiesta comune. In tal caso, il gruppo dovrebbe poter presentare una richiesta comprendente diverse relazioni di verifica laddove motivi di riservatezza o di concorrenza lo richiedano.

(11)Per assicurare che i risparmi certificati di CO2 usati dai costruttori ai fini della conformità agli obiettivi siano corretti, la Commissione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente nell'informare i costruttori laddove rilevi o sia informata di eventuali scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa che potrebbero incidere sul livello dei risparmi certificati.

(12)L'esperienza dimostra che può essere necessario adattare i metodi di prova stabiliti nelle decisioni di approvazione di un'innovazione ecocompatibile, in particolare per tenere conto del progresso tecnico, o estendere l'ambito di applicazione della decisione di approvazione ad una gamma più ampia di veicoli. Sia il richiedente iniziale sia la Commissione dovrebbero quindi poter avviare una modifica di tali decisioni.

(13)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0258

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