Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/620 della Commissione del 20 Aprile 2018 relativa alle specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, è un programma civile, orientato agli utenti, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e il cui principale obiettivo operativo è quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.

(2)A norma del regolamento (UE) n. 377/2014, il programma Copernicus si articola in tre componenti, tra cui una componente servizi destinata a garantire la trasmissione di informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. La Commissione ha la responsabilità generale di Copernicus e coordina le sue diverse componenti.

(3)Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus sono necessarie per stabilire una base di riferimento per l'attuazione della componente servizi quale parte della governance di Copernicus.

(4)Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero contemplare aspetti quali ambito di applicazione, architettura, portafoglio di servizi tecnici, monitoraggio e valutazione, esigenze di servizi di dati spaziali e in situ, evoluzione, archiviazione e diffusione dei dati; inoltre dovrebbero garantire il corretto funzionamento della componente servizi di Copernicus.

(5)Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero coprire l'intera componente servizi, con un'attenzione particolare per le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Copernicus,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus

Sono adottate le seguenti specifiche tecniche relative all'attuazione della componente servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2014:

1)Le caratteristiche generali della componente servizi di Copernicus stabilite nell'allegato I della presente decisione;

2)Le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato II della presente decisione;

3)Le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato III della presente decisione;

4)Le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato IV della presente decisione;

5)Le specifiche tecniche del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato V della presente decisione;

6)Le specifiche tecniche del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VI della presente decisione;

7)Le specifiche tecniche del servizio di sicurezza di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VII della presente decisione;

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0620

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