Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018 che modifica il Regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea…

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 (2) e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, condotto nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, i legislatori hanno deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.

(2)Sebbene i regolamenti siano stati modificati e codificati, non si è però proceduto a un riesame approfondito del loro funzionamento. La Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di riflettere meglio le esigenze delle imprese all'inizio del ventunesimo secolo.

(3)Alla luce di tale riesame, talune disposizioni dei regolamenti dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre, è opportuno inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi.

(4)Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. Al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile. Nel disporre la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, è necessario tenere conto della necessità di effettuare un'analisi prospettica dei rischi associati e della probabilità che tali rischi compromettano gli effetti riparatori delle misure. La Commissione dovrebbe inoltre raccogliere informazioni statistiche aggiuntive a livello della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) al fine di garantire un'adeguata base oggettiva dell'analisi delle importazioni. Ove la registrazione non sia possibile e si verifichi un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe tener conto di tale pregiudizio aggiuntivo nel margine di pregiudizio.

(5)Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori dovrebbero poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o dell'importo della sovvenzione compensabile e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.

(6)Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione dovrebbero poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di paesi terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni compensabili, e di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari dovrebbe figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.

(7)Qualora un'inchiesta non sia avviata a seguito di una denuncia, la Commissione dovrebbe chiedere ai produttori dell'Unione di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione da parte di paesi terzi.

(8)I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Ne consegue che il costo delle materie prime non rispecchia l'interazione delle normali forze di mercato della domanda e dell'offerta per una determinata materia prima. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, si dovrebbe tener debito conto di tali distorsioni al momento di determinare il livello dei dazi da imporre.

(9)La Commissione dovrebbe verificare l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime sulla base della denuncia ricevuta e dell'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di qualsiasi altra banca dati dell'OCSE che lo sostituisce e individua le distorsioni relative alle materie prime.

(10)L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno pertanto un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Nel determinare il livello delle misure compensative non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0825

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