Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca Centrale europea del 1° Giugno 2018 sul Registro Anagrafico delle Istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche dhe centrali” (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) e la banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale. I dati RIAD sono altresì utilizzati per redigere gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie, dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione.La registrazione dei dati di riferimento per gli enti sarà elaborata e immessa nel RIAD in conformità alle procedure in vigore.

(2)Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consente di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture, compresa quella nota come «close links» (stretti legami), possono presentare una diversa composizione per fini contabili o di consolidamento prudenziale. Tali forme di trattamento dei dati, e relative analisi, supportano la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.

(3)Ciascuna banca centrale nazionale (BCN) fornisce attualmente informazioni, e aggiornamenti, al RIAD conformemente a diversi atti giuridici della BCE quali l'indirizzo BCE/2014/15 (1), il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) e il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (3). Il SEBC utilizza altresì i dati di bilancio segnalati nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE relativamente alle sue controparti come definite all'articolo 2, numero 11, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4). In futuro, le BCN saranno anche tenute a immettere informazioni nel RIAD e aggiornarlo in merito alle società non finanziarie e ad altre entità, in particolare a supporto di AnaCredit. Le BCN monitorano ed assicurano la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE in conformità alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee e del quadro di riferimento per la qualità delle statistiche e delle procedure di garanzia della qualità della BCE (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)Lo scopo del presente indirizzo è di realizzare un miglior coordinamento delle responsabilità di ciacuna BCN e di ciascuna unità operativa interessata di una BCN nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento.

(5)La riservatezza dei dati statistici raccolti in base agli atti normativi di cui al presente indirizzo dovrebbe essere tutelata conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6). Le informazioni statistiche raccolte sulla base di normative diverse dalla quadro normativo del SEBC in materia statistica saranno soggette a disposizioni in materia di riservatezza stabilite nei contratti stipulati con le entità interessate.

(6)Sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse per lo svolgimento dei compiti del SEBC e dell'MVU. Pertanto, è necessario migliorare la governance complessiva del RIAD e rafforzare gli obblighi relativi alla raccolta, alla gestione della qualità e alla divulgazione dei dati per quanto attiene ai compiti del SEBC in conformità al presente indirizzo, destinato alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché, per quanto attiene ai compiti dell'MVU, in base a un separato indirizzo destinato alle autorità nazionali competenti.

(7)I dati di riferimento segnalati attualmente ai sensi dell'indirizzo BCE/2014/15 devono essere segnalati in conformità al presente indirizzo. In futuro, i dati di riferimento segnalati ai sensi dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (7) e di altri indirizzi BCE, ove ritenuto necessario, saranno segnalati in conformità al presente indirizzo.

(8)Il tasso di interesse overnight sui depositi in euro privi di garanzia (Euro Unsecured Overnight Interest Rate), che secondo la decisione del Consiglio direttivo del 20 settembre 2017 dovrebbe essere prodotto prima del 20120, farà altresì affidamento sull'integrazione dei LEI segnalati con le informazioni di riferimento attinte dal RIAD. Data l'elevata criticità ed importanza del nuovo tasso di imminente introduzione e la programmata pubblicazione di dati supplementari rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti si adopereranno per quanto possibile per assicurare la qualità e l'affidabilità di tali dati.

(9)Nell'interesse una stretta ed efficace collaborazione nell'ambito del SEBC per la gestione del RIAD, il presente indirizzo dovrebbe essere integrato da una raccomandazione per invitare le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro a contribuire attivamente alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, a condividere i dati relativi alle entità nazionali e ad avere accesso alle serie di dati dell'area euro.

(10)Inoltre, data la complementarità tra il SEBC e l'MVU nel trattamento e nell'aggiornamento dei dati sulle strutture di gruppo, i requisiti pertinenti attinenti ai compiti del SEBC dovrebbero essere stabiliti nel presente indirizzo e i requisiti pertinenti concernenti i compiti dell'MVU dovrebbero essere stabiliti nel futuro indirizzo destinato all'MVU.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018O0016

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