Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione del 20 Luglio 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 23 giugno 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Federazione russa («Russia») e della Turchia («i paesi interessati») conformemente all'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 maggio 2017 dall'Associazione dei produttori europei di ferroleghe («Euroalliages» o «il denunciante») per conto dell'unico produttore UE di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti nei paesi interessati e le autorità cinesi, russe e turche, gli importatori noti e gli utilizzatori, come pure le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

1.2.Risposte al questionario

(4)La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio, a dieci utilizzatori e a otto importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta.

(5)La Commissione ha ricevuto risposte da un produttore turco, dall'unico produttore dell'Unione e da quattro utilizzatori di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Nessuno degli otto importatori ha risposto al questionario.

1.3.Visite di verifica

(6)La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.

-Produttori dell'Unione

-Elektrowerk Weisweiler GmbH –«EWW», Germania, e la sua società collegata Afarak Trading Limited –«ATL», Malta

-Utilizzatori

-Aperam Sourcing SCA, Lussemburgo

-Salzgitter AG, Germania

-VDM Metals International GmbH, Germania

-Produttore esportatore della Turchia

-Eti Elektrometalurji A.Ș., Antalya, Turchia

1.4.Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(7)L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.5.Mancata istituzione di misure provvisorie

(8)A motivo della mancanza di chiarezza in merito alla definizione del prodotto, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie, bensì di proseguire l'inchiesta. Il 23 marzo 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto.

2.RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9)Con il messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia.

(10)Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1037

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