Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione del 23 Luglio 2018 che modifica il Regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate in materia di operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, comprese le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo, quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tale regolamento prevede inoltre che i membri dell'equipaggio non debbano prestare servizio su un aeromobile quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe.

(2)L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo numero di rischi per la sicurezza e ha formulato una serie di raccomandazioni per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni esige modifiche normative per quanto riguarda la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta prima di intraprendere voli di linea, la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici per il rilevamento di sostanze psicoattive nei membri degli equipaggi di condotta e di cabina.

(3)Per quanto riguarda le prove per il rilevamento di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in considerazione il manuale sulla prevenzione dell'uso problematico di sostanze nel settore dell'aviazione (Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace, doc. 9654) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

(4)L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del regolamento (UE) n. 965/2012 fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie disposizioni e garanzie riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il campionamento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le modalità per evitare inutili ritardi. È pertanto opportuno applicare tale quadro consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive deve essere rimosso dall'incarico.

(5)In alcuni Stati membri, test casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive vengono già effettuati da autorità diverse da quelle autorizzate a norma del capo RAMP dell'allegato II. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter eseguire, a determinate condizioni, test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, che non rientrino nel quadro istituito dal programma delle ispezioni di rampa di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012.

(6)Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di effettuare test supplementari per individuare la presenza di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici.

(7)Nell'allegato 6, parti I e II, della convenzione di Chicago l'ICAO raccomanda che i velivoli a turbina con una massa massima certificata al decollo (MCTOM) pari o inferiore a 5 700 kg e una configurazione operativa massima di sedili passeggeri da sei a nove siano dotati di un sistema di allarme di prossimità al suolo.

(8)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo agli standard e alle pratiche raccomandate dell'ICAO e per ridurre il rischio di voli controllati fin quasi all'urto contro il terreno.

(9)Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 14/2016 e n. 15/2016 formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1042

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