Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio del 30 Luglio 2018 che modifica la Decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

(2)In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione.

(3)Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione.

(4)È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)All'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)Alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b)Alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i)Sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii)Prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii)Sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)Alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d)Alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1087

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