Regolamento Delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 Giugno 2018 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto rispecchiare le modifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore ortofrutticolo.

(3)È necessario chiarire le disposizioni relative ai casi in cui i soci produttori di un'organizzazione di produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale dei loro prodotti al di fuori dell'organizzazione di produttori, quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dallo Stato membro. È necessario precisare la soglia di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori.

(4)Dovrebbero essere ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione nuove misure sull'orientamento tra le organizzazioni di produttori e sulla ricostituzione dei fondi di mutualizzazione nei programmi operativi.

(5)Gli Stati membri possono continuare a concedere un aiuto finanziario nazionale a partire dal bilancio nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione è particolarmente scarso. Di conseguenza, è opportuno stabilire le condizioni alle quali può essere concesso l'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli nonché il metodo di calcolo del livello di organizzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di evitare distorsioni del mercato interno dell'Unione.

(6)È necessario chiarire le disposizioni in materia di ammissibilità di taluni investimenti all'aiuto finanziario dell'Unione.

(7)Per quanto riguarda l'ammissibilità delle azioni e attività all'aiuto finanziario dell'Unione, è opportuno chiarire le azioni ammissibili e non ammissibili connesse alla promozione e alla comunicazione, comprese le azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione di una crisi o durante un periodo di crisi.

(8)È opportuno semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, e gruppi di produttori nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.

(9)Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(10)È opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire un'agevole transizione dai requisiti, dalle misure e dalle azioni esistenti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1145

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