Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 Agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

(2)Per rispondere a tali preoccupazioni, il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2021 (di seguito «il regolamento»).

(3)Ai fini di detto regolamento le zone di conflitto o ad alto rischio sono definite come zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.

(4)L'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, deve predisporre orientamenti non vincolanti per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito «gli orientamenti»).

(5)Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono basarsi sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio contenuta nel regolamento e tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale ambito, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni («red flags» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.

(6)Per essere efficaci gli orientamenti dovrebbero presentare il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali e metalli associati a zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi a tale proposito in relazione all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro.

(7)È opportuno ricordare che le prescrizioni fissate dal regolamento per gli importatori dell'Unione non riguardano solo i metalli e i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, ma anche i rischi associati lungo la catena a monte per quanto riguarda, ad esempio, il commercio, il trattamento e l'esportazione.

(8)Gli orientamenti dovrebbero inoltre illustrare i principi fondamentali per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio ai fini specifici dell'attuazione del regolamento, ma la definizione e la spiegazione di tali zone non pregiudicano la posizione dell'Unione su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio al di fuori del contesto del regolamento.

(9)Un elemento fondamentale degli orientamenti dovrebbe essere il riferimento alle fonti di informazione aperte (open source) che gli operatori economici possono utilizzare per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, anche se è bene ricordare che le fonti pertinenti sono aggiornate con periodicità variabile e dovrebbero essere integrate, se opportuno, con altre fonti.

(10)Negli orientamenti gli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che costituiscono indicatori di rischio dovrebbero riguardare i luoghi, i fornitori e le circostanze insolite a livello di operazioni commerciali e dovrebbero basarsi sui lavori svolti dall'OCSE in questo campo.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H1149

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