Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1280 della Commissione del 21 Settembre 2018 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana nella provincia di Varna e, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione (4) è stata adottata in seguito all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, dopo la comparsa di focolai di peste suina africana in tale Stato membro.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1216, in Bulgaria la situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana è rimasta stabile; le autorità bulgare hanno attuato le necessarie misure di lotta alla malattia e hanno raccolto dati di sorveglianza supplementari.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree rivedute istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in collaborazione con detto Stato membro. Tali aree prevedono una zona di sorveglianza ridotta, in linea con l'attuale scenario epidemiologico.

(8)Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(9)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione per tener conto delle misure aggiornate di gestione della malattia in vigore e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la peste suina africana.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 Ottobre 2018.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.239.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:239:TOC

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