Regolamento (UE) N.715/2014 della Commissione del 26 Giugno 2014,che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n.1166/2008.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1166/2008 prevede un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2016.

(2)È necessario rilevare dati per controllare l'attuazione delle misure connesse con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013, nonché delle misure per lo sviluppo rurale (2).

(3)Le informazioni statistiche sull'impiego dei nutrienti, sull'irrigazione e sui diversi metodi di produzione agricola, in relazione ai dati strutturali, a livello delle singole aziende sono insufficienti. È quindi necessario migliorare la raccolta dei dati su tali aspetti a livello di aziende agricole, disporre di statistiche supplementari ai fini dell'elaborazione della politica agroambientale e migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.

(4)Le modifiche da apportare all'elenco delle caratteristiche rispettano il principio del mantenimento dell'equilibrio degli oneri complessivi una volta che l'aggiunta di nuove variabili per rispondere all'evoluzione e all'aumento della domanda di dati statistici in campo agricolo generato dalla nuova politica agricola comune in vista del 2020, al fine principalmente di migliorarne le prestazioni ambientali e di disporre delle informazioni agroalimentari corrispondenti, sarà compensata dall'abbandono di variabili ormai obsolete in seguito alle modifiche apportate alla legislazione pertinente e dalla sospensione puntuale del rilevamento di talune variabili nel 2016, tenendo presente anche che il livello di contributo finanziario dell'UE all'indagine resterà invariato.

(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 Giugno 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_190_R_0004

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