Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2196 del Consiglio del 16 ottobre 2023 che attua il Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

(2)Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

(3)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, sostenuti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l’Iran su una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del piano d’azione congiunto globale (PACG) garantirebbe la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterebbe la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(4)Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) in cui approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

(5)Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha accolto con favore e avallato il PACG e si è impegnato a rispettarne i termini e a seguire il piano di attuazione convenuto. Il Consiglio ha altresì sostenuto pienamente l’UNSCR 2231 (2015).

(6)L’impegno a revocare tutte le misure restrittive dell’Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di misure restrittive dell’Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG.

(7)Il 14 gennaio 2020 l’alto rappresentante, in qualità di coordinatore della commissione congiunta del PACG, ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito in cui si rinviava alla commissione congiunta una questione relativa all’attuazione, da parte dell’Iran, degli impegni assunti nel quadro del PACG in vista della sua risoluzione tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie, come indicato al punto 36 del PACG.

(8)Il 14 settembre 2023 l’alto rappresentante, in qualità di coordinatore della commissione congiunta del PACG, ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito relativa all’attuazione del PACG. I ministri degli Affari esteri hanno dichiarato che l’Iran è inadempiente dal 2019 e hanno rilevato che il meccanismo di risoluzione delle controversie del PACG non ha permesso di risolvere tale situazione. Hanno espresso l’intenzione di non adottare i provvedimenti relativi alla revoca di ulteriori misure restrittive in occasione della data di transizione prevista dal PACG per il 18 ottobre 2023.

(9)Il Consiglio ritiene che l’Unione abbia validi motivi per mantenere, dopo la data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità di cui agli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC e agli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012. È pertanto opportuno trasferire i nomi di tali persone ed entità dall’allegato I della decisione 2010/413/PESC all’allegato II di tale decisione e dall’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran all’allegato IX di tale regolamento.

(10)Il Consiglio ritiene inoltre che l’Unione abbia validi motivi per mantenere, dopo la data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive relative a servizi di messaggistica finanziaria, connesse al settore dei trasporti, connesse ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e servizi associati, relative a metalli e servizi associati, relative a software e servizi associati e relative ad armi e servizi associati.

(11)Il Consiglio ritiene inoltre che l’Unione abbia validi motivi per non porre termine, dopo la data di transizione prevista dal PACG, alle misure restrittive che sono state sospese nella data di attuazione del PACG mediante la decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio (3).

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

T. RIBERA RODRÍGUEZ

Tratto da:

Link:

EurLex

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