Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

Giustizia Istock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme a livello dell'Unione sui contratti di credito ai consumatori.

(2)Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE. Nel 2020 ha presentato una seconda relazione sull'attuazione della stessa direttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente i risultati di una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione relativa a tale direttiva, che ha comportato un'ampia consultazione dei portatori di interessi.

(3)Da tali relazioni e consultazioni è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che taluni aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati da tale direttiva.

(4)La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dall'adozione di tale direttiva hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito al consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.

(5)La formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva 2008/48/CE, che ha consentito agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti che vanno al di là di quelle previste in tale direttiva, ha determinato la frammentazione del quadro normativo nell'Unione per diversi aspetti dei contratti di credito ai consumatori.

(6)Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione e fa sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze in termini di riduzione della domanda di merci e servizi. La situazione determina inoltre un livello tutela per i consumatori nell'Unione inadeguato e non uniforme.

(7)Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni. Sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente online, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha comportato incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti.

(8)La presente direttiva integra le norme stabilite nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per garantire la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito che, in caso di conflitto fra le disposizioni della presente direttiva e quelle della direttiva 2002/65/CE, si dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva in quanto lex specialis.

(9)A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia e la protezione dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

(10)Per migliorare il funzionamento del mercato interno dei crediti al consumo è necessario prevedere un quadro dell'Unione armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto lo sviluppo del mercato del credito al consumo, in particolare nell'ambiente online, e considerata la crescente mobilità dei cittadini dell'Unione, una legislazione dell'Unione lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, contribuirà alla creazione di parità di condizioni per le imprese.

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EurLex

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