Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, l’articolo 76, paragrafo 4, e l’articolo 89,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione relativi alle norme di commercializzazione per questi settori.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) stabilisce modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e prevede norme di commercializzazione per tutti gli ortofrutticoli freschi e modalità di applicazione relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (3) stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana. Il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione (4) stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche. Tali regolamenti sono stati adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nel frattempo il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, che contiene deleghe di poteri basate sul quadro giuridico pertinente introdotto dal trattato di Lisbona.

(3)Al fine di armonizzare e semplificare le disposizioni relative alle norme di commercializzazione, ai controlli di conformità e alle notifiche per i settori summenzionati, di integrare le modifiche necessarie alla luce dell’esperienza acquisita e di allineare le norme ai poteri conferiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno fonderle in un unico insieme di norme contenute in un regolamento delegato e in un regolamento di esecuzione e abrogare il regolamento (CE) n. 1666/1999 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011.

(4)A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può stabilire norme di commercializzazione rispettivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi, i prodotti ortofrutticoli trasformati e le banane. A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, di detto regolamento, i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati solo se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per uniformare l’applicazione di tale disposizione, è opportuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.

(5)È opportuno mantenere norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli soggetti all’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base di una valutazione della loro pertinenza, tenendo conto, in particolare, dei prodotti che continuano ad essere i più commercializzati in termini di valore secondo i dati contenuti nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sul commercio internazionale di merci, Comext.

(6)I prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e le banane mature non sono contemplati dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 né da una norma di commercializzazione specifica. Tuttavia, l’indicazione dell’origine nell’etichettatura è pertinente e necessaria per il consumatore nel contesto della comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (6) («strategia “Dal produttore al consumatore”»), che mira anche a dare al consumatore gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli e sostenibili e che dovrebbe pertanto essere obbligatoria anche per i prodotti destinati al consumo diretto dopo operazioni semplici quali l’essiccazione o la maturazione.

(7)Data l’ampia varietà di banane commercializzate nell’Unione e di pratiche di commercializzazione, è opportuno mantenere norme minime per le banane verdi non maturate. È tuttavia opportuno allineare la norma di commercializzazione per le banane al Codex Alimentarius ed estenderla a un numero maggiore di varietà per evitare inutili ostacoli agli scambi. Al fine di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari nel contesto della strategia «Dal produttore al consumatore», in particolare migliorando la flessibilità per la porzionatura, è opportuno non tenere conto del minimo di quattro frutti per mano o frammento di mano stabilito nel Codex Alimentarius. In considerazione degli obiettivi perseguiti, è opportuno consentire agli Stati membri produttori di banane di applicare norme nazionali alla propria produzione all’interno del loro territorio, purché tali norme non siano in conflitto con le norme dell’Unione e non ostacolino la libera circolazione delle banane nell’Unione.

(8)È opportuno tenere conto del fatto che i fattori climatici rendono difficili le condizioni di produzione nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, delle Isole Canarie, di Creta, di Lakonia e di Cipro. Di conseguenza, alcune banane prodotte in tali zone geografiche non raggiungono la lunghezza minima prevista dalla norma internazionale. In tali casi è opportuno consentire la commercializzazione di tali banane.

(9)Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme dovrebbero corrispondere a quelle adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell’Unione, i prodotti dovrebbero essere considerati conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la conformità ad una norma UNECE vigente.

(10)Al fine di tenere conto della strategia «Dal produttore al consumatore» e degli interessi del consumatore, è opportuno che le norme di commercializzazione per tutti i settori contemplati dal presente regolamento mantengano requisiti di qualità elevata che consentano di raggiungere un consenso internazionale incoraggiando nel contempo usi alternativi al fine di evitare perdite e sprechi alimentari quando la norma non è rispettata. Ciò dovrebbe valere per tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti della classe II delle norme di commercializzazione UNECE ma che sono comunque commestibili. È pertanto opportuno prevedere esenzioni dall’applicazione delle norme di commercializzazione per alcuni prodotti destinati alla trasformazione o venduti dal produttore direttamente al consumatore.

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