Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e l’articolo 10 ter, paragrafo 4, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE impone a determinati gestori di stabilire piani in materia di neutralità climatica. Si tratta di una condizione che i gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto devono rispettare per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita. I piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri.

(2)A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello dell’impianto e devono contenere gli elementi specificati all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva. Dovrebbe essere possibile, in via facoltativa, inserirvi ulteriori dettagli e misure specifiche a livello di sottoimpianto per ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e contribuire così alla neutralità climatica. Per gli impianti di teleriscaldamento situati negli Stati membri di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello di impresa o di impianto conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, di detta direttiva.

(3)A norma della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per precisare il contenuto minimo e il formato dei piani in materia di neutralità climatica, cercando di creare sinergie con piani simili previsti dal diritto dell’Unione. A tal fine e per ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, durante l’elaborazione dei piani in materia di neutralità climatica è opportuno tenere conto degli elementi inclusi nei piani previsti da altri atti normativi dell’Unione, in particolare quelli di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)Nel contesto dei piani in materia di neutralità climatica, si applica la definizione di «neutralità climatica» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)Per garantire la coerenza tra gli atti normativi dell’Unione, è opportuno definire i traguardi e gli obiettivi in conformità dei regolamenti (UE) 2021/241 (4) e (UE) 2023/955 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per tenere conto di tutti gli aspetti dell’azione di gestori finalizzata alla neutralità climatica e garantire trasparenza e comparabilità, nei piani di neutralità climatica è necessario operare una distinzione tra il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati qualitativi («traguardi») e il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati quantitativi di riduzione delle emissioni («obiettivi»). A fini di coerenza con il sistema vigente di scambio di quote di emissioni, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere espressi e comunicati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (6) e al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (7).

(6)Per coerenza con il regolamento delegato (UE) 2019/331, gli obiettivi specifici relativi ai livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto o i sottoimpianti alternativi dovrebbero essere espressi in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente. Gli obiettivi relativi ai valori dei parametri di riferimento in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 (8) della Commissione dovrebbero essere espressi in termini di riduzione percentuale. Inoltre, per consentire una maggiore flessibilità e rendere più facile verificare il conseguimento degli obiettivi, dovrebbe essere possibile esprimerli anche in termini assoluti.

(7)Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori durante la raccolta dei dati per i piani in materia di neutralità climatica, è opportuno integrare questi ultimi nelle procedure vigenti di assegnazione gratuita stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/331. Il periodo di riferimento per le emissioni storiche dovrebbe pertanto essere coerente con il periodo di riferimento definito all’articolo 2, punto 14), di detto regolamento, e le emissioni considerate nei piani dovrebbero essere coerenti con i limiti di sistema dei sottoimpianti pertinenti a norma di tale regolamento. Le emissioni da comunicare dovrebbero essere coerenti con quelle oggetto dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell’impianto in questione e con le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

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