Decisione (UE) 2023/2417 del Consiglio del 23 ottobre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio.

Giustizia 1702

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), che è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») alla prima riunione dal 24 al 29 settembre 2017, le parti della convenzione («parti») devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)A norma dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, e dell’articolo 5, paragrafi 10 e 11, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP ha dovuto esaminare gli allegati A e B della convenzione, e può valutare di modificarli, tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, della convenzione, e della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili, tenendo conto dei relativi rischi e benefici per l’ambiente e la salute umana.

(4)Il 30 aprile 2021, mediante decisione (UE) 2021/727 del Consiglio (2) l’Unione ha presentato al segretariato della convenzione una proposta di modifica degli allegati A e B dell’accordo conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione. La proposta dell’Unione volta a modificare l’allegato A della convenzione mirava a estenderne l’ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o oggetto di misure che disciplinano l’utilizzo del mercurio. La proposta dell’Unione volta a modificare l’allegato B della convenzione mirava a introdurre una data di eliminazione progressiva per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.

(5)In occasione del secondo segmento della sua quarta riunione dal 21 al 25 marzo 2022, con la decisione MC-4/3 la COP ha disposto l’inclusione di otto nuovi prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato A della convenzione.

(6)Tuttavia non è stato possibile raggiungere un accordo sulle date di eliminazione progressiva di quattro prodotti con aggiunta di mercurio. Con la decisione MC-4/3 il dibattito su tali date di eliminazione progressiva è stato rinviato alla quinta riunione della COP da tenersi dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.

(7)La decisione MC-4/3 ha inoltre rinviato alla quinta riunione della COP la decisione sulla possibilità di aggiungere all’allegato B, parte I, della convenzione, la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.

(8)La regione Africa ha presentato nuove proposte di modifica dell’allegato A della convenzione conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, della convenzione. Le proposte riguardano le lampade, l’amalgama dentale e i cosmetici, contenenti mercurio e propongono un nuovo testo per le parti I e II dell’allegato A della convenzione.

(9)È opportuno che l’Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B della convenzione nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con l’acquis dell’Unione o con la proposta dell’Unione contenuta nella decisione (UE) 2021/727.

(10)È opportuno che l’Unione sostenga le modifiche dell’allegato A della convenzione che figurano nella proposta della regione Africa concernenti lampade, amalgama dentale e cosmetici.

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EurLex

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