Regolamento Delegato (UE) 2023/2465 della Commissione del 17 agosto 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, l’articolo 79, l’articolo 86, lettera a), e l’articolo 89,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (2), la Commissione ha annunciato che riesaminerà le norme di commercializzazione al fine di prevedere la diffusione e la fornitura di prodotti dell’agricoltura sostenibili e di rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di tali norme sulle perdite e sugli sprechi alimentari. In tale contesto, le attuali norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero essere modificate tenendo conto degli sviluppi tecnici, della domanda dei consumatori e dell’evoluzione dell’influenza aviaria quale fattore di rischio per i produttori di uova da allevamento all’aperto.

(2)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme di commercializzazione applicabili alle uova, senza introdurre modifiche sostanziali, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato delle uova nel nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. È opportuno che il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione (4) sostituiscano il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (5), che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(3)Per consentire il buon funzionamento del mercato delle uova, le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero riguardare i criteri di classificazione, la conservazione e il trattamento, i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio, l’uso delle menzioni riservate facoltative, i livelli di tolleranza, nonché le condizioni di importazione ed esportazione. Poiché tutti questi aspetti sono strettamente interconnessi, le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero essere mantenute come un insieme coerente ed essere pertanto stabilite in un unico atto delegato.

(4)Il regolamento (CE) n. 852/2004 (6) e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano alle uova. Poiché sono pertinenti nel settore delle norme di commercializzazione applicabili alle uova e al fine di garantire la coerenza, è opportuno fare riferimento, per quanto possibile, a tali regolamenti orizzontali.

(5)La direttiva 1999/74/CE del Consiglio (8) ha stabilito principi in materia di allevamento delle galline in diversi sistemi di allevamento. Poiché le sue disposizioni sono connesse alle norme di commercializzazione applicabili alle uova e al fine di garantire la coerenza, è opportuno fare riferimento, per quanto possibile, a tale direttiva.

(6)È opportuno determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. È opportuno che dette caratteristiche qualitative si basino sulla norma n. 42 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri della CEE/ONU.

(7)In generale, è opportuno che le uova non siano lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un’efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. È opportuno inoltre che le uova della categoria A non siano lavate a causa dei danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Questi danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio, aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

(8)Ciononostante, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non dovrebbero essere considerate un metodo di pulizia. Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, espresso su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005 (9), i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che sia elaborato un codice di buona prassi in materia.

(9)È opportuno che le uova della categoria A siano classificate in base al peso. È pertanto opportuno definire un numero limitato di categorie di peso e una serie di norme precise sui requisiti minimi in materia di etichettatura, il che non esclude un’etichettatura supplementare con indicazioni facoltative, purché siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)È opportuno che la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso sia consentita solo ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume e al tipo delle attività esercitate e tali da consentire pertanto un’adeguata manipolazione delle uova.

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