Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/220 della Commissione del 12 gennaio 2024 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi per tutte le specie animali.

(3)In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)Nel parere dell’11 maggio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, anche per quanto riguarda l’uso proposto di un nuovo crioprotettore nella formulazione del preparato. L’Autorità ha altresì concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, ma non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea o di irritazioni cutanee e oculari dell’additivo. Essa ha inoltre indicato che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo.

(5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 come additivo per mangimi, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, la voce 1k2107 relativa a «Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168» è soppressa.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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