Regolamento d’Es. (UE) 2024/228 della Commissione del 12 gennaio 2024 relativo all’autorizzazione di un preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e tacchini da ingrasso.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R) è stato autorizzato per quattro anni conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione (3). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole. Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nei pareri del 19 marzo 2020 (4), 5 maggio 2021 (5) e 11 maggio 2023 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 è considerato sicuro per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e le galline ovaiole, i consumatori e l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza dell’utilizzatore, in assenza di dati sufficienti, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 provochi irritazione cutanea e oculare o sensibilizzazione cutanea, ma ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie L’Autorità ha anche concluso che il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 è efficace come additivo zootecnico nei polli da ingrasso e nei tacchini da ingrasso a una concentrazione di 8,5 × 108 CFU/kg di mangime completo. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Il 23 giugno 2023 il richiedente si è impegnato a presentare informazioni supplementari al fine di dimostrare l’efficacia di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 per le galline ovaiole. Con lettera dell’8 agosto 2023 il richiedente ha inoltre accettato che l’additivo sia classificato nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» anziché nel gruppo «altri additivi zootecnici».

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 soddisfi le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l’uso per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8)A seguito dell’autorizzazione del preparato di Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e tacchini da ingrasso, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1876/2006.

Per saperne di più:

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EurLex

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