Regolamento Delegato (UE) 2024/297 della Commissione del 31 ottobre 2023 che integra il Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio della salute.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) è un’indagine sulla popolazione generale nel dominio della salute che fornisce informazioni statistiche in merito allo stato di salute, ai determinanti della salute e alle attività sanitarie nell’Unione. Si tratta di un’importante fonte di riferimento dell’Unione per politiche sanitarie basate su dati concreti, comprese quelle in materia di inclusione e protezione sociale, stili di vita sani, invecchiamento in buona salute e benessere, disuguaglianze sanitarie, accesso all’assistenza sanitaria e qualità dei servizi sanitari.

(2)Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate, la Commissione dovrebbe precisare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati dell’EHIS.

(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il numero delle variabili indicate nel presente regolamento delegato non deve superare di oltre il 5 % il numero di variabili già obbligatoriamente richieste per il dominio della salute dalla Commissione (Eurostat) al 3 novembre 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio della salute sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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