Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/759 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/2447.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/580 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/580, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni di Dobrich e Veliko Tarnovo in Bulgaria, nella regione di Vysočina in Cechia, nel comune di Aabenraa in Danimarca, nel Land dello Schleswig-Holstein in Germania e nelle regioni della Grande Polonia, di Lubusz, di Opole e di Varmia-Masuria in Polonia.

(7)In aggiunta, l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nella regione Veneto.

(8)Inoltre uno dei focolai confermati dalla Danimarca è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.

(9)Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Italia e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

(10)La Commissione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Italia e Polonia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(11)Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Italia.

(12)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Italia e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(13)È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

(14)È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative all'Italia.

(15)Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Italia e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.

(16)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(17)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

(18)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2024

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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