Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177 e 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'Unione negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo, istituito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo “Il Green Deal europeo”, e fondate sul programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'Unione, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo affinché l’Unione ottenga un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

(2)L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma occorre altresì garantirne la competitività in futuro. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, l’aumento dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'Unione e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la propria autonomia strategica e ridurre la propria dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori. Tali pressioni sull'industria dell’Unione sono associate a una concorrenza forte, ma non sempre leale, in un mercato globale frammentato. L'Unione ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal, delineato nella comunicazione della Commissione del 1 febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette», un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (il «regolamento sulle materie prime critiche») , un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (il «regolamento sull'industria a zero emissioni nette») , il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato stabilito nella comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023 dal titolo «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» , lo strumento dell’Unione europea per la ripresa stabilito del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Sebbene queste soluzioni forniscano un sostegno rapido, mirato e, in alcuni casi, temporaneo, l'Unione ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione, creare posti di lavoro di qualità e la parità di condizioni nel mercato interno e agevolare al contempo l'accesso ai finanziamenti. L'Unione dovrebbe adoperarsi per prevenire la delocalizzazione, ritrasferire gli impianti di produzione di tecnologie critiche dai paesi terzi e attrarre nuovi impianti al fine di evitare dipendenze strategiche.

(3)Il mercato interno ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. Il mercato interno deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.

(4)La diffusione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell'industria dell’Unione. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell'Unione. Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche si basano sulle catene del valore composte da attori economici interconnessi, che operano a livello intersettoriale, transfrontaliero e nell'ambito di imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, l'Unione dovrebbe anche salvaguardare e rafforzare le catene del valore di tali tecnologie critiche e dei relativi servizi essenziali e specifici per le attività di sviluppo o fabbricazione di tali tecnologie critiche, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservando l'integrità del mercato interno, e dovrebbe affrontare le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a progetti di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

(5)Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo con un potenziale significativo oppure contribuiscano a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. Nel valutare il potenziale economico delle tecnologie critiche per il mercato interno, si dovrebbe tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro possono avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. Nel valutare se una tecnologia contribuisca a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, è opportuno tenere conto dell'analisi effettuata a livello dell'Unione per individuare i rischi che possono avere effetti potenziali sull'intera Unione. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti sui criteri in base ai quali le tecnologie nei tre settori rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere considerate critiche, nonché sulle condizioni sulla base delle quali tali tecnologie possono essere considerate tecnologie critiche, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei programmi pertinenti alla luce degli obiettivi strategici comuni dei programmi pertinenti e del presente regolamento. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione dovrebbe chiarire il concetto di catena del valore e relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. Tali orientamenti non dovrebbero pregiudicare altri orientamenti relativi a programmi specifici.

(6)È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le tecnologie digitali dovrebbero includere, in particolare, quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, nonché i progetti multinazionali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481. Le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse dovrebbero includere, in particolare, le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi, comprese le tecnologie di cui alla definizione statistica di biotecnologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui alla comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Addressing medicine shortages in the EU» (Affrontare la carenza di medicinali nell’Unione europea) e dei loro componenti. I progetti riconosciuti strategici conformemente al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, qualora tali progetti soddisfino i criteri di resilienza e competitività definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e nel regolamento sulle materie prime critiche dovrebbero essere automaticamente considerati atti a contribuire agli obiettivi del presente regolamento. Le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (important project of common European interest - IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del programma pertinente, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

(7)Non sarà possibile rafforzare la capacità di sviluppo e di fabbricazione di tecnologie nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, che si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario promuovere la partecipazione nel mercato del lavoro di un maggior numero di persone per i settori pertinenti, in particolare attraverso investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti, e la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni che mirano a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalle transizioni verde e digitale, descritte nell'agenda per le competenze dell'UE stabilita nella comunicazione della Commissione dell’1 luglio 2020 dal titolo “Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza” Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.

(8)L'entità degli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) dovrebbe pertanto essere istituita al fine di aiutare a fornire una risposta alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici, anche in progetti a livello dell'intera Unione e transfrontalieri, che mirano a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in settori strategici, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno, salvaguardando la coesione e che mirano a raggiungere una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito di STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

(9)Nell'attuare i programmi e le attività di cui al presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e dare la priorità ai progetti nei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, come definiti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e ai progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017.

(10)La STEP dovrebbe mobilitare le risorse nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, tra cui InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e il Fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (13),

il Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Le risorse mobilitate nell’ambito di tali programmi dell’Unione dovrebbero essere accompagnate da finanziamenti supplementari di 1,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo per la difesa, da destinare a progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

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