Regolamento (UE, EURATOM) 2024/765 del Consiglio del 29 febbraio 2024 recante modifica del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha presentato un riesame del funzionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (2) dopo i suoi primi anni di attuazione, comprendente una valutazione della sostenibilità dei massimali di spesa.

(2)Dal dicembre 2020 l'Unione ha dovuto far fronte a una serie senza precedenti di sfide impreviste. L'Unione ha agito rapidamente e ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione, ma la limitata flessibilità di bilancio incorporata nel QFP per gli anni 2021-2027 è quasi esaurita, ostacolando la capacità del bilancio dell'Unione di affrontare persino le sfide più urgenti.

(3)Nei primi anni di attuazione del QFP è stato fatto ampio ricorso a strumenti speciali per affrontare molteplici sfide. Permane la necessità di intraprendere ulteriori azioni, ma le disponibilità di bilancio per far fronte a tali situazioni nel periodo residuo del QFP sono estremamente limitate.

(4)Il bilancio dell'Unione dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno modificare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza, se da un lato possono essere mantenuti ai loro livelli attuali i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento, dall'altro dovrebbero essere adeguato il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026, onde evitare il rischio di arretrati. Inoltre, è opportuno modificare l’importo totale delle dotazioni aggiuntive nell’ambito dell’adeguamento specifico dei programmi di cui all’articolo 5, nonché la relativa tabella all’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

(5)È inoltre opportuno modificare gli importi per la riserva di adeguamento alla Brexit e per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

(6)La guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha riportato la guerra sul suolo europeo. L'Unione continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e la aiuterà con fermezza nel suo percorso europeo. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che rappresenta la risposta dell'Unione a sostegno della stabilità macrofinanziaria, della ricostruzione e della modernizzazione dell'Ucraina, e allo stesso tempo sostiene l'impegno di riforma del paese nell'ambito del percorso di adesione all'Unione («\strumento per l'Ucraina»).

(7)Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento per l'Ucraina dovrebbe essere uno strumento flessibile atto a erogare fino al 2027 la forma e il livello adeguati di sostegno. Il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbe essere erogato sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e copertura delle garanzie di bilancio.

(8)Per la parte del sostegno dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di prestiti, è opportuno prorogare fino al 2027 l'attuale garanzia del bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina. Di conseguenza dovrebbe essere possibile mobilitare gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel QFP per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027. In aggiunta a coprire l’assistenza finanziaria all’Ucraina come già previsto nel regolamento (UE) 2022/2463 la garanzia del bilancio dell'Unione dovrebbe coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo massimo di 33 miliardi di EUR come specificato nel regolamento (UE) 2024/792.

(9)Per la parte del sostegno nell’ambito dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di sostegno a fondo perduto e di copertura delle garanzie di bilancio, gli stanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso un nuovo strumento speciale tematico, la «riserva per l'Ucraina». Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dovrebbero essere mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Ai fini dell'ordinata evoluzione della spesa da programmare a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/792 e in particolare alla luce degli importi da fissare nel piano per l'Ucraina, è opportuno fissare importi massimi complessivi e annui che possono essere resi disponibili per la riserva per l'Ucraina nell'arco del periodo 2024-2027. Al fine di garantire piena attuazione e flessibilità tra un anno e l'altro, negli anni a venire fino al 2027 dovrebbe essere possibile utilizzare la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno.

(10)Dal 2022 l'Unione e la maggior parte delle grandi economie hanno registrato un'impennata dei tassi di interesse per tutti gli emittenti di obbligazioni, compresa l'Unione. Di conseguenza i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa NextGenerationEU («EURI»), che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (4) sono a carico del bilancio dell'Unione europea, dovrebbero risultare superiori alle stime inizialmente programmate nell'ambito dei massimali fissati nel QFP al momento della sua adozione nel dicembre 2020, pari rispettivamente a 2 332 milioni di EUR nel 2025 (a prezzi 2018), 3 196 milioni di EUR nel 2026 (a prezzi 2018) e 4 168 milioni di EUR nel 2027 (a prezzi 2018).

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