Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/770 della Commissione del 4 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) 2018/140, del 29 gennaio 2018 (2), la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»).

(2)Il 14 febbraio 2019 tali misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione (3). I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Eurofonte («richiedente») per conto di sette produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 70 % dell’industria dell’Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 gennaio 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

1.3.1.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.3.2.Parti interessate

(7)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Repubblica popolare cinese e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare all’inchiesta.

(8)Tra le parti interessate che si sono manifestate figurava la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»). A seguito della sentenza della Corte nella causa C-478/21P (6), il 6 novembre 2023 la Commissione ha deciso di chiedere alla CCCME di fornire una procura di uno o più dei produttori esportatori cinesi che dichiarava di rappresentare al fine di confermare il suo status di associazione rappresentativa di esportatori del prodotto oggetto di dumping. Poiché la CCCME non ha fornito tale procura, la Commissione le ha rifiutato lo status di parte interessata. La CCCME non ha presentato osservazioni riguardo il rifiuto dello status di parte interessata.

(9)Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.3.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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