Regolamento Delegato (UE) 2024/1127 della Commissione dell'8 febbraio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1242 dispone che si verifichino le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti in servizio («verifica in servizio»).

(2)Tutti i costruttori di veicoli dovrebbero essere tenuti alla verifica in servizio, ad eccezione dei costruttori che immettono sul mercato un numero limitato di veicoli, per evitare oneri di prova eccessivi rispetto all’incidenza poco significativa sulle prestazioni generali in termini di emissioni di CO2.

(3)I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazioni per cliente dovrebbero essere verificati utilizzando le procedure di prova di cui al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (2), ma per verificare la presenza di strategie che migliorino artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati ai fini della certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dovrebbero essere effettuate ulteriori prove specifiche.

(4)Al fine di ridurre la possibilità di un conflitto di interessi, le prove di verifica in servizio dovrebbero essere eseguite da un servizio tecnico che non ha partecipato alle prove effettuate ai fini della certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi. Le prove di resistenza aerodinamica dovrebbero essere eseguite presso un laboratorio accreditato o nelle installazioni del servizio tecnico, e non in quelle del costruttore, in presenza di osservatori esterni.

(5)Perché l’autorità di rilascio dell’omologazione, sulla base dei risultati delle prove dei veicoli campione, possa trarre conclusioni per tutti i veicoli, è opportuno stabilire un metodo appropriato di valutazione statistica.

(6)I costruttori dovrebbero garantire che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per cliente corrispondono alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio che l’autorità di rilascio dell’omologazione deve verificare. Affinché le attività di verifica in servizio siano finanziate congruamente, l’autorità di rilascio dell’omologazione dovrebbe fatturare ai costruttori commissioni proporzionate.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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