Decisione (UE) 2024/1156 del Consiglio del 12 aprile 2024 relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione con l’America centrale, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere il Panama nel processo di negoziato.

(2)Tali negoziati sono stati conclusi in occasione del vertice UE-America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010, e l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo») è stato siglato il 22 marzo 2011.

(3)Conformemente alla decisione (UE) 2012/734 del Consiglio (2) l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 29 giugno 2012, con riserva della sua conclusione, e la parte IV dell’accordo è stata applicata a titolo provvisorio.

(4)È opportuno approvare l’accordo.

(5)L’accordo fa salvo il diritto degli investitori degli Stati membri di beneficiare di qualsiasi trattamento più favorevole previsto da eventuali accordi relativi ad investimenti nei quali sono parti uno Stato membro o una Repubblica firmataria dell’America centrale.

(6)Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche raccomandate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale al comitato di associazione al fine dell’approvazione da parte del consiglio di associazione a norma dell’articolo 247 e dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo.

(7)È opportuno stabilire le pertinenti procedure per la protezione delle indicazioni geografiche a norma dell’accordo.

(8)A norma dell’articolo 356 dell’accordo, è opportuno chiarire che l’accordo non deve essere interpretato come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea o degli Stati membri.

(9)Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla parte America centrale che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(10)Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea conformemente all’articolo 4 bis di detto protocollo (n. 21), l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda devono comunicare immediatamente alla parte America centrale qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione. In tal caso, essi devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (3), è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 353, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 247 dell’accordo, le modifiche dell’accordo a seguito di decisioni del consiglio di associazione, quali proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. Ove le parti interessate non pervenissero a un accordo a seguito di obiezioni concernenti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4).

Articolo 4

1.Una denominazione protetta a norma dell’allegato XVIII dell’accordo (Indicazioni geografiche protette) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2.Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 246 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L’accordo non si interpreta come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM

Tratto da:

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EurLex

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