Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1130 della Commissione del 19 aprile 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 577/2013.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti

(2)L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni alle quali gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tali animali da compagnia devono essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti all’allegato IV di tale regolamento.

(3)In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato, tra l’altro, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)Per figurare nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, un territorio o un paese terzo dovrebbe presentare una domanda in cui dimostra di soddisfare, per cani, gatti e furetti da compagnia, almeno i requisiti specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale connessi a tali movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(5)L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(6)I controlli effettuati negli ultimi anni dalle autorità nazionali presso i punti di ingresso nell’Unione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 hanno evidenziato ripetute non conformità relative alle misure sanitarie di prevenzione della rabbia per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali non conformità comprendono l’assenza e la somministrazione inadeguata della vaccinazione antirabbica nonché la presentazione di documenti falsi attestanti la vaccinazione antirabbica, la cui validità è stata tuttavia certificata in modo inesatto nei certificati sanitari che accompagnano gli animali.

(7)Fra i requisiti che i paesi terzi devono soddisfare nella domanda di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera d) di tale articolo richiede che siano in vigore e efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme in materia di vaccinazione degli animali domestici contro la rabbia.

(8)I servizi preposti ai controlli ufficiali devono inoltre garantire che cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti siano accompagnati da certificati sanitari debitamente compilati e rilasciati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò implica verificare e certificare che tali animali da compagnia abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica pienamente conforme alle disposizioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

(9)La Bielorussia e la Russia hanno fornito garanzie a tal fine unitamente alla loro domanda di inserimento nell’elenco. Le non conformità ripetutamente individuate dalle autorità nazionali ai punti di ingresso nell’Unione per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia rispecchiano tuttavia gravi carenze nell’applicazione della legge a livello di tali paesi. Tali carenze sollevano seri dubbi in merito all’applicazione continua e all’effettiva attuazione delle norme sulla prevenzione e il controllo della rabbia garantite dalle autorità competenti di tali paesi terzi, nonché sull’esattezza della certificazione ufficiale rilasciata al loro livello.

(10)Considerata la significativa prevalenza di casi di non conformità relativi allo stato vaccinale antirabbico degli animali da compagnia e l’accuratezza della relativa certificazione, l’esenzione per cani, gatti e furetti da compagnia originari della Bielorussia e della Russia dall’obbligo di sottoporsi a test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell’Unione solleva notevoli preoccupazioni in merito al rischio di introduzione della rabbia nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia.

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EurLex

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