Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/474 della Commissione del 18 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione (2) stabilisce disposizioni relative alla sorveglianza, ai controlli fitosanitari e alle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.

(2)L'applicazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE ha dimostrato che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina continua a comportare un rischio fitosanitario per l'Unione. È pertanto opportuno continuare ad applicare la suddetta decisione fino al 31 marzo 2017.

(3)Dai controlli fitosanitari eseguiti dagli Stati membri è emerso che anche il materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti di ardesia, ceramiche smaltate e prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, era contaminato da organismi nocivi, in particolare da Anoplophora glabripennis (Motschulsky). La decisione di esecuzione 2013/92/UE dovrebbe pertanto riguardare anche questi prodotti.

(4)La direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione (3) ha soppresso il punto 8 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE. I riferimenti a detto punto 8 che figurano negli articoli 3 e 4 della decisione 2013/92/UE dovrebbero pertanto essere soppressi.

(5)L'esperienza dimostra che è adeguato effettuare un controllo fitosanitario a una frequenza minima del 15 %, tenendo conto del rischio fitosanitario rappresentato da ciascun prodotto oggetto della presente decisione e della necessità di garantire una ripartizione delle risorse più proporzionata per un controllo parimenti efficiente ed efficace di tutti i prodotti. Per alcuni prodotti la frequenza dei controlli fitosanitari dovrebbe quindi essere ridotta dal 90 % al 15 %.

(6)L'esperienza dimostra che, per fornire all'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali ulteriori dettagli in merito alle intercettazioni relative al materiale da imballaggio in legno, occorre che gli Stati membri comunichino le informazioni necessarie per identificare le fonti di marcatura inaffidabile e i motivi per i quali un marchio è considerato non corretto.

(7)Al fine di garantire la coerenza per quanto riguarda i controlli fitosanitari eseguiti dal 1o ottobre 2014 al 31 marzo 2015 e la relativa notifica, è opportuno stabilire disposizioni transitorie per tale periodo.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:

1.All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell'allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione 1, punto 2, della direttiva 2000/29/CE.»

2.L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Misure in caso di mancata conformità

Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 3 emerge che i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.»

3.L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazione

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (4), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all'allegato II, entro il 31 luglio 2016 per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 marzo 2016, ed entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017.

4.All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 marzo 2017.»

5.Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per quanto riguarda i controlli fitosanitari effettuati dal 1o ottobre 2014 al 31 marzo 2015 e la notifica del loro numero e dei loro risultati, continua ad applicarsi la decisione di esecuzione 2013/92/UE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 18 Marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_076_R_0018

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