Decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 Giugno 2014,che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

(3)Il 6 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (4), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata di EULEX KOSOVO per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.

(4)Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico adottato nel 2014, è necessario prorogare la durata di EULEX KOSOVO per un ulteriore periodo di due anni.

(5)Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/241/PESC (5) che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC affinché prevedesse un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014. L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo transitorio dal 15 giugno 2014 al 14 ottobre 2014.

(6)L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(7)L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)l'articolo 8 è così modificato:

a)è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis)   Il capomissione è il rappresentante della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)il paragrafo 5 è soppresso;

c)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9)   Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE e gli Stati terzi che operano per lo stato di diritto in Kosovo.»;

2)all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (6).

3)all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati.»;

4)all'articolo 14, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.»;

5)è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Disposizioni giuridiche

L'EULEX KOSOVO ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente azione comune.»;

6)l'articolo 16 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014 è di 34 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»;

b)i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.L'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.

5.L'EULEX KOSOVO è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

6.L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 7, 8 e 11 e le esigenze operative della missione EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

7.Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;

7)è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Cellula di progetto

1.L'EULEX KOSOVO dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EULEX KOSOVO coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EULEX KOSOVO e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.L'EULEX KOSOVO è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EULEX KOSOVO, se il progetto è:

a)previsto nella scheda finanziaria della presente azione comune; o

b)integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L'EULEX KOSOVO conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

3.Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»;

8)all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.»;

9)all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 Giugno 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. MANIATIS

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0014

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