Direttiva d’Esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione del 15 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei loro cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui sono state fissate tali linee direttrici. Per le altre varietà dette direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)L'UCVV ha nel frattempo stabilito ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Direttiva:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2016 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 1o luglio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,il 15 Luglio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_188_R_0008

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